MAURIZIO EUFEMI eletto al Senato della Repubblica - per la Provincia di Torino - Collegio n. 7 Vice Presidente Vicario Gruppo UDC (CCD-CDU-DE) - XIV LEGISLATURA |
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Convegno sulla P.A - organizzato dalla Dirstat |
INTERVENTO SEN.
Maurizio EUFEMI
Cari Amici, L'azione dell'UDC in
questa legislatura è andata in questa direzione e possiamo essere bene
soddisfatti dei risultati raggiunti.
Consentitemi di tornare
sulla legge 145.
Credo che la L.145 possa rientrare tra gli aspetti positivi degli obbiettivi raggiunti nel pubblico impiego. Sono stati ricordati poco fa gli obbiettivi di efficienza e di modernità nella pubblica amministrazione che non può prescindere da una cultura della responsabilità. Riconoscere professionalità ad una categoria di personale che a seguito del processo di privatizzazione e delle prime tornate contrattuali è stato completamente dimenticato. Qui la “ratio” della norma : recuperare –si badi bene : recuperare e non costituire- professionalità smarrite nella promiscuità di procedure di riqualificazioni che –come è già stato fatto rilevare da una autorevole dottrina - sono state condotte tutt’altro che nell’interesse di un’Amministrazione allineata agli standard europei e nell’ottica privatistica della meritocrazia. La norma, pertanto, istituisce l’area ed individua i destinatari, rimandando la relativa disciplina alla contrattazione collettiva e subordinando la sua operatività al verificarsi di una condizione temporale: il biennio contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Che si tratti di un’area contrattuale non c’è dubbio. Che sia diversa e separata da quelle attualmente esistenti è ugualmente indubbio. Basti pensare che la legge n. 168 del 17 agosto del 2005 all’art. 14-octies, integrando l’art. 17-bis della legge 145 del 2002, qualifica come “separata” l’apposita area della vicedirigenza. Dove va a collocarsi questa area? Per rispondere alla domanda è necessario fare qualche passo indietro. Fino al 1980, il personale assunto nella pubblica amministrazione tramite concorsi per i quali era richiesto il possesso della laurea, era definito “direttivo” in quanto nell’esercizio della propria funzione dimostrava una autonoma capacità gestionale ed un certo grado di responsabilità. Tale personale era destinato ad assumere nel tempo, ed in conseguenza di una definita progressione di carriera, la direzione di uffici dirigenziali, di grado e responsabilità sempre maggiori. Con l’entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312 e la conseguente abolizione della distinzione tra impiegati ed operai -come ha ricordato al convegno del CNEL il professor Carinci-, si venne a determinare un’improvvisa frattura all’interno della funzione direttiva. Le qualifiche più elevate - per intenderci : quelle dirigenziali- furono separate da tutte le altre –comprese, purtroppo, quelle direttive- con la conseguente allocazione in basso di quella parte di personale che, collocandosi in un’area intermedia, non rientrava pienamente né nell’una né nell’altra area. Ne derivarono effetti distorsivi, aggravati dai primi interventi normativi in materia di privatizzazioni che introducendo il sistema della contrattazione nel rapporto di lavoro pubblico, determinarono la scomparsa –a livello giuridico- della categoria. Abbiamo cercato di porre rimedio a queste anomalie. La contrattazione si è sempre mostrata reticente a regolamentare questo settore, con grave pregiudizio per la categoria e per il buon funzionamento dell’apparato statale. Senza tema di essere smentiti si può dire che è un atto dovuto in quanto volto a tirare fuori dall’anonimato il lavoro e la qualità di migliaia di eccellenti professionisti, che senza tale intervento sarebbero rimasti fortemente demotivati e disincentivati a fare sempre di più e meglio. Il riconoscimento della carriera direttiva, con l’introduzione dell’area contrattuale della vicedirigenza, consente : - la valorizzazione del funzionario in relazione alla sua professionalità, - l’assunzione legittima di responsabilità collegate all’esercizio di determinate mansioni, - lo sbocco professionale dei dipendenti delle categorie di livello più elevato. Il vicedirigente –lo dice la parola stessa- è il vicario del dirigente, collabora con lui al raggiungimento degli obiettivi programmati, lo supporta nella sperimentazione di nuove e più funzionali strategie, traduce in azioni esecutive le direttive impartite. In quanto al requisito, viene richiesto il possesso della laurea che appare necessaria in base al principio generale secondo cui il soggetto che svolge funzione vicaria deve possedere la stessa professionalità del titolare della funzione. L’unica eccezione è costituita da quel personale che in sede di prima applicazione accede all’area senza avere il requisito della laurea, in quanto il vecchio sistema delle carriere consentiva di transitare nella carriera direttiva mediante procedura concorsuale anche speciale in considerazione della professionalità raggiunta. La vicedirigenza si configura come un’area funzionale dai contorni precisi e differenziati. E' indubbio che la sua natura è assimilabile a quello della dirigenza piuttosto che a quello indifferenziato degli altri livelli, considerate le ragioni storiche per le quali è nata e al riconoscimento della professionalità acquisita a seguito dell’esercizio oramai ventennale di mansioni direttive. Si badi bene, ciò non vuol dire che dirigenti e vicedirigenti debbano essere disciplinati con un unico contratto. I contratti per l’una e l’altra categoria di personale devono essere necessariamente diversi e separati come ha sostenuto con forza D'Ambrosio e la Dirstat. Quale esponente dell’UDC ho sempre compreso e sostenuto le ragioni dei funzionari direttivi e ho sempre fornito tutto il mio appoggio –insieme al mio partito- affinché si desse ascolto alle legittime aspettative di questa categoria. Sono convinto che per costruire una vicedirigenza vera ed effettiva, che non si traduca nell’ennesima qualifica a cui tutti possono indiscriminatamente accedere o in una pseudo posizione organizzativa riconosciuta –come succede adesso in molti uffici pubblici- senza le dovute verifiche di merito e legittimità, sia necessario che l’atto di indirizzo della Funzione pubblica previsto dall’art. 10, comma 3, della legge 145 del 2002 debba contenere una espressa statuizione in questo senso. E' tempo di bilancio cosa abbiamo fatto e cosa dobbiamo fare. Credo di avere mantenuto le promesse fatte. Ora si tratta di tracciare un progetto dei programma per la prossima legislatura fondato su alcuni obiettivi che voglio qui riassumere: Indennità di amministrazione Abbiamo assunto iniziative affinché possa rientrare nella quota A relativa al calcolo della pensione come per la dirigenza. Ci sono molti ricorsi la posizione dell'INPDAP è legittima tenuto conto dei pareri dei ministeri vigilianti che sono illegittimi. Quella posizione verrà disattesa dalla Corte dei Conti. Si aprirà un contenzioso lungo e costoso. Non ci possono essere figli di nessuno o figli di un dio minore, come le sperequazione evidenti nel premio di produttività al Ministero dell'Economia rispetto ad altri. Si è perfino dimenticato che l'articolo 24 del contratto è stato abrogato dal 145. Occorre allora dare le giuste direttive all'INPDAP da parte dei Ministeri vigilanti: Lavoro e Tesoro e funzione pubblica. Pensioni E' necessario intervenire per l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. Così come è stato rilevato dalla Corte dei Conti della Puglie. Questa soluzione consentirebbe di tutela i redditi dei dipendenti pubblici che hanno pagato il prezzo dell'Euro. Solo in questo modo le pensioni possono essere rivalutate. Pensiamo a coloro i quali si sono sudati la pensione con il versamenti dei contributi. Conservatorie dei registri immobiliari Ripristinare la figura del conservatore così come prevede il libro VI del codice civile. L'Agenzia del Territorio ha ritenuto di risolvere i problemi sganciando la figura del conservatore di fatto alla delega parziale di funzioni da parte del direttore provinciale ex art. 17 comma 1 bis d. legs 165/2001. Una norma di tipo organizzatorio non può sopperire alla necessità di istituire o ripristinare la figura del conservatore dei registri immobiliari autonomo dal direttore provinciale cui può essere subordinato solo gerarchicamente come lo era aprima della riforma del 1981 all'Intendente di finanza e ante riforma del 1999 al Direttore compartimentale del territorio. Occorre allora restituire al sistema giuridico-economico nazionale la figura piena del conservatore sottoposto al controllo giuridico del Ministero Giustizia. In coda si pone il problema della armonizzazione degli orari con i servizi catastali e riduzione dei costi; si pone il problema della chiusura al sabato degli uffici della conservatoria riportandolo nell'alveo della normativa europea. Catasto Siamo per il mantenimento della funzione verticistica e centrale del catasto che non può essere affidato ai comuni. Ci siamo battuti per evitare questa assurdità. Riteniamo aberrante la figura del conservatore caduta in oblio dopo la riforma Bassanini Visco prevista dal libro sesto del codice civile. Vogliamo ripristinare quella funzione e quel ruolo a tutela degli interessi legittimi dei cittadini che non può essere subordinata ad altre figure prive di quella capacità e professionalità. Ne deriverebbe confusione e forte discrezionalità da parte dei governi locali nella revisione degli estimi e delle rendite catastali. Ciò evita comportamenti arbitrari e soprattutto evita la voracità degli enti locali. L'anci voleva questo e sappiamo tutti chi governa chi dirige l'anci. L'on-line come abbiamo verificato con la SOGEI consente di realizzare un servizio moderno trasparente e di maggiore funzionalità per l'utenza. Senza dimenticare che si porrebbe il problema del carico dei dati che solo la sogei può fare in modo efficiente economico e uniforme. Considerazioni conclusive Bene ha fatto il Ministro Baccini ha firmare l'atto di indirizzo a rinnovare l'ARAN a fare ciò che altri Ministri non hanno avuto il coraggio fare, perché piegati dalle burocrazie e dalla Ragioneria dello Stato.
L'atto di
indirizzo è stato emanato ora occorre applicarlo senza resistenze
palesi o occulte.
Solo restituendo dignità ai funzionari dello Stato sarà infatti possibile sperare che il processo di rinnovamento, iniziato nelle Pubbliche Amministrazioni, potrà avere successo. Solo affermando quel principio di neutralità che ricordava prima D'Ambrosio, sancito nella carta costituzionale sarà possibile avere un personale pubblico al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Noi vogliamo che le agenzie siano pubbliche perché funzioni così importanti e delicate non possono essere svolte da organismi a livello privatistico e fuori da ogni controllo anche parlamentare. Perché vogliamo affermare il principio della neutralità dipendente pubblico affermata nella carta costituzionale. |